Art. 32.
(Doveri dei cooperanti).

      1. I cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.
      2. I cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
      3. Il Ministro degli affari esteri può disporre la sospensione del versamento dei contributi di cui all'articolo 30, comma 3, dovuti ai cooperanti:

          a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi, per i quali i cooperanti prestano la loro opera in un determinato Paese, cessano la propria attività o la riducono tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

          b) quando i cooperanti non rappresentano degnamente l'immagine dell'Italia all'estero;

          c) quando le condizioni del Paese nel quale i cooperanti prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione

 

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della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

      4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale e autorizzazione di quest'ultima.